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	<title>Il Libero Professionista - Confprofessioni</title>
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	<description>Il Libero Professionista la rivista on line di Confprofessioni, la principale organizzazione di rappresentanza dei liberi professionisti in Italia</description>
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		<title>Codice dell’Unione europea operativo</title>
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		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:46:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[La libreria del libero professionista]]></category>

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		<description><![CDATA[l ‘Codice dell’Unione europea operativo’ è il primo commentario in lingua italiana alle disposizioni dei Trattati sull’Unione europea nella versione consolidata, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (il 1° dicembre 2009). Curato dal professor Carlo Curti Gialdino, con una prefazione di José Manuel Barroso, presidente della Commissione europea, è un’opera ponderosa, che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>l ‘Codice dell’Unione europea operativo’ è il primo commentario in lingua italiana alle disposizioni dei Trattati sull’Unione europea nella versione consolidata, a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (il 1° dicembre 2009).</em></p>
<p>Curato dal professor Carlo Curti Gialdino, con una prefazione di José Manuel Barroso, presidente della Commissione europea, è un’opera ponderosa, che viene a riempire un vuoto spiegabile, in parte, con la complessità del quadro giuridico dell’Unione europea - una sorta di “cantiere” costituzionale e normativo in continua evoluzione - che ha fatto sì che mancasse, fino ad ora, nel panorama giuridico italiano, lo sviluppo del genere “commentario articolo per articolo” applicato ai Trattati sull’Unione europea. Fino a ieri, i pochi commentari pubblicati erano tutti fermi alle modifiche dei Trattati istitutivi apportate dal Trattato di Nizza.</p>
<p>Per colmare la lacuna, il volume diretto dal professor Curti Gialdino offre, in particolare, un’approfondita guida alla comprensione di ciascuna delle disposizioni dei Trattati costitutivi dell’Ue, il <em>Trattato sull’Unione europea</em> (Tue) e il <em>Trattato sul funzionamento dell’Unione europea </em>(Tfue), nella convinzione che per “radicare il diritto di matrice europea nel nostro ordinamento sia indispensabile intercettare l’interesse degli operatori pratici del diritto”.</p>
<p>Ne è venuta fuori un’opera articolata e ponderosa, frutto di quasi tre anni di lavoro da parte di chi per mestiere si occupa o si è occupato del diritto dell’Unione europea, per lo più giuristi che attualmente lavorano nelle istituzioni europee o che vi hanno lavorato in passato, credendo nelle virtù del processo d’integrazione giuridica europea, ma conoscendone molto bene anche i limiti e le carenze.</p>
<p>Ben 60 autori, infatti, dei 99 totali, provenienti da sette paesi diversi, sono o sono stati funzionari o agenti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione europea, con una netta prevalenza di referendari o ex referendari delle tre articolazioni giudiziarie della Corte di Giustizia dell’Unione europea, considerata, non a caso, la “fabbrica” dell’Europa del diritto.</p>
<p>Anima del progetto è, come anticipato, Carlo Curti Gialdino, professore associato di Diritto internazionale presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione alla Sapienza Università di Roma, con alle spalle numerosi ruoli di rilevanza europea, dall’amministrazione del Cide (Centro nazionale d’informazione e documentazione europea) alla partecipazione al Comitato tecnico permanente del Ciace (Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei), nonché referendario presso la Corte di Giustizia delle Comunità europee.</p>
<p>Il ‘Codice <em>operativo</em>’ non ha, dunque, come destinatari principali solo gli operatori giuridici “pratici”, avvocati e magistrati in primis, ma anche gli studenti delle facoltà di Giurisprudenza italiane e, insieme a loro, la folta schiera dei funzionari della Pubblica amministrazione statale e regionale e del settore privato, che ormai, giornalmente, devono fare i conti con l’interpretazione e l’applicazione del diritto dell’Unione europea. La finalità di sussidio agli operatori del diritto è, pertanto, la principale caratteristica e, al tempo stesso, l’originalità del volume, rispetto a tutti i modelli italiani e stranieri di commentari affini esistenti.</p>
<p>A tale scopo, è stato riservato ampio spazio alla giurisprudenza europea ed alla prassi delle istituzioni e degli organi dell’Ue; le soluzioni interpretative della dottrina, invece, sono state richiamate soprattutto con riguardo alle questioni non ancora oggetto di giurisprudenza o, comunque, particolarmente controverse.</p>
<p>In quest’ottica, tutti i commenti sono stati redatti in modo da permettere di risalire per ogni articolo, all’origine della disposizione, alla sua collocazione, alla ratio che ne è alla base, all’ambito di applicazione e agli sviluppi normativi; il tutto anche grazie ad una selezione aggiornata della bibliografia pertinente.</p>
<p>Il Codice può, dunque, rappresentare, per tutte queste caratteristiche, uno strumento particolarmente utile per i concorsi nelle amministrazioni pubbliche italiane, per gli esami di Stato finalizzati alle professioni giuridiche e per le selezioni effettuate da istituzioni, organi e agenzie dell’Unione europea.</p>
<p>Curti Gialdino Carlo, <a href="http://www.simone.it/catalogo/vop13.htm"><span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;"><strong>Codice dell’Unione Europea operativo. Tue e Tfue commentati articolo per articolo</strong></span></span></a>, Edizioni Simone, 2012, 150,00 euro.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Tratto da: <a href="http://www.affarinternazionali.it">www.affarinternazionali.it</a> <span style="color: #00000a;">(Stefania Cicco)</span></p>
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		<title>L’aumento dei suicidi: come intervenire</title>
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		<pubDate>Tue, 08 May 2012 12:27:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[L'intervento]]></category>

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		<description><![CDATA[A fronte del crescente numero di suicidi che si stanno contando tra gli imprenditori, l’Associazione Psicologi Liberi Professionisti (PLP) ha avviato un’indagine tra i propri iscritti al fine leggere tale fenomeno attraverso gli occhi degli psicologi che ogni giorno lavorano a fianco di queste persone. L’ampia consultazione ha evidenziato alcuni aspetti che appaiono centrali per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1250" class="wp-caption alignright" style="width: 181px"><a href="http://il-libero-professionista.confprofessioni.eu/2012/05/08/laumento-dei-suicidi-come-intervenire/antonio_zuliani_200/" rel="attachment wp-att-1250"><img class="size-full wp-image-1250 " title="Antonio Zuliani" src="http://il-libero-professionista.confprofessioni.eu/wp-content/uploads/2012/05/Antonio_Zuliani_200.jpg" alt="" width="171" height="200" /></a><p class="wp-caption-text">Antonio Zuliani- Presidente nazionale PLP</p></div>
<p><em>A fronte del crescente numero di suicidi che si stanno contando tra gli imprenditori, l’Associazione Psicologi Liberi Professionisti (PLP) ha avviato un’indagine tra i propri iscritti al fine leggere tale fenomeno attraverso gli occhi degli psicologi che ogni giorno lavorano a fianco di queste persone.</em></p>
<p>L’ampia consultazione ha evidenziato alcuni aspetti che appaiono centrali per proporre al mondo delle libere professioni (che potrebbe quanto prima essere a sua volta coinvolto in situazioni analoghe) delle linee di intervento efficaci a prevenire, contenere e ridurre eventi così drammatici. Nell’analizzare i fattori di rischio dei suicidi, si sottolinea come vi siano eventi prevalentemente ascrivibili a situazioni di malessere personale, ed altri che risentono pressantemente della rottura di un modello sociale, vissuto come fallimento personale. Ogni persona che si affaccia alla vita adulta si sente spinta a realizzare un progetto di vita che poggia sulle sue capacità e sui suoi desideri, ma anche sui modelli che la società gli suggerisce. In particolare, imprenditori e liberi professionisti sono portati a confrontarsi con un modello che vede il singolo quasi come una sorta di “cavaliere solitario” chiamato a realizzare il proprio successo da solo o contando, al massimo, sull’aiuto di alcuni collaboratori, per “farsi da sé”, per “mettersi in proprio”. Questa difficoltà ad affrontare le complessità connesse con la crisi, è accentuata dal fatto che sempre di più la misura della propria realizzazione si ricollega ad un sostanziale appiattimento sull’attività lavorativa, in cui il ruolo sociale si assimila a quello lavorativo. Ogni vicenda che interesserà la sfera professionale avrà una ripercussione sulla vita personale e sulla percezione della propria identità e la crisi di una si ripercuoterà sull’altra. Pare evidente come in questo momento storico questo modello, sopratutto dal punto di vista economico, sia entrato in crisi tanto che sempre più si parla di economia di rete, di necessità di associarsi per realizzare imprese o studi professionali più grandi. Ma un modello, che è stato un vero e proprio mito, non si può modificare in poco tempo; o meglio lo si può modificare negli aspetti economici, ma non è facile cambiarlo altrettanto rapidamente nell’immaginario delle persone. Per passare agli interventi possibili, PLP indica due percorsi tra loro interdipendenti ed utili, e si rende disponibile ad individuare una rete di professionisti per realizzarle. Al fine di comprendere il significato della proposta occorre ricordare che qualunque percorso di cambiamento è difficile da realizzare perché psicologicamente ciascuno di noi è spinto ad evitare il cambiamento. Gli psicologi di PLP desiderano ribadire come la oggi tanto proclamata “necessità di cambiare” casa, lavoro, contesto sociale come un “modo normale” per vivere la modernità possa trasformarsi in un altro mito con il quale molte persone si troveranno a fare i conti in un difficile e perdente confronto. Nonostante quanto viene spesso dichiarato, la psiche è sostanzialmente conservatrice e l’individuo tende a sottrarsi alla necessità di cambiare. Il centro delle due proposte è quindi quello di aiutare le persone ad affrontare questo difficile momento, tendo ben presente queste difficoltà insite nella psiche di ognuno. Una prima proposta è quella di offrire un sostegno personale a coloro che desiderano affrontare le difficoltà personali insorte a fronte del cambiamento che sta mettendo a repentaglio l'immagine di se e il proprio valore nella società. La seconda proposta, da realizzarsi con l’organizzazione di incontri nei vari territori, mira a favorire il sostegno sociale senza il quale la singola persona rimarrà comunque sola ad affrontare il disagio. Riteniamo che sia indispensabile costruire momenti di confronto collettivo che permettano alle persone di affrontare assieme le sfide connesse al cambiamento dei modelli sociali che gli condizionano la vita e la possibilità di leggere il futuro come una prospettiva possibile. Pensare che la situazione possa essere affrontata solamente con l’offerta di un sostegno psicologico individuale e/o economico vede il problema in modo parziale e anzi rischia di aumentare il senso di disperazione della singola persona. Questo perché gli imprenditori e i liberi professionisti vivono una disperazione muta fino a quando il crollo diviene totale: dare parola a questi stati d’animo appare essenziale, anche attraverso il supporto intermedio di piccoli gruppi di auto aiuto, che possono scaturire dagli incontri proposti. Se non diviene chiaro a tutti che il non raggiungimento degli obiettivi da realizzare proposti dal modello con il quale si è fino ad oggi (con)vissuto non dipende da incapacità personale, ma dalla sostanziale necessità di cambiare i modelli stessi di riferimento, la persona faticherà anche a richiedere aiuto perché per farlo dovrà ammettere ai suoi stessi occhi il “fallimento” e questo può rappresentare un ulteriore ostacolo all’utilizzazione del sostegno individuale o di altre forme di supporto. E’ importante quindi prima che “curare”, costruire conoscenza, mettere in comune risorse adattative e di supporto, proporre un modello alternativo per pensare a se e al proprio ruolo sociale e professionale in modo propositivo e flessibile. Solo allora si potrà consentire, attraverso i percorsi di supporto individuale, un più rapido recupero del vissuto di “benessere” nella sua accezione più ampia di “stato complessivo di buona salire fisica, psichica e mentale ... che consente alle persone di raggiungere e mantenere il loro potenziale personale nella società”.</p>
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		<title>Al via il bando 03/11. Sul piatto 2 milioni per la formazione</title>
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		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:23:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fondoprofessioni]]></category>

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		<description><![CDATA[Fornire una concreta risposta alla crisi che sta duramente colpendo il settore delle libere professioni. Come? Attraverso il bando 03/11 di Fondoprofessioni, che mette a disposizione 2 milioni di euro per finanziare integralmente la formazione del personale dipendente. Obiettivo: favorire la crescita delle risorse umane operanti all’interno degli studi professionali e delle aziende e rilanciare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY">Fornire una concreta risposta alla crisi che sta duramente colpendo il settore delle libere professioni. Come? Attraverso il bando 03/11 di Fondoprofessioni, che mette a disposizione 2 milioni di euro per finanziare integralmente la formazione del personale dipendente. Obiettivo: favorire la crescita delle risorse umane operanti all’interno degli studi professionali e delle aziende e rilanciare la competitività.</p>
<p align="JUSTIFY">A pochi mesi di distanza dalla pubblicazione del bando 01/11, attraverso il quale sono finanziabili oltre 600 tra corsi e seminari sul territorio nazionale, rivolti a migliaia di lavoratori del settore delle libere professioni e delle aziende, il Fondo mette sul piatto altre risorse. Il nuovo bando segue di poche settimane la pubblicazione di un altro avviso, il numero 02/11, che prevede un budget di 700 mila euro per il finanziamento della formazione a catalogo, attraverso il meccanismo dei voucher. L’obiettivo, dunque, è quello di fornire continuità all’erogazione di risorse e presentare nuove opportunità alle strutture aderenti a Fondoprofessioni.</p>
<p align="JUSTIFY"><strong>Contenuti del bando.</strong> L’avviso 03/11 si rivolge ai dipendenti degli studi professionali e delle aziende aderenti al Fondo attraverso la denuncia mensile del flusso UNIEMENS. Nel dettaglio, le strutture interessate possono iscriversi riportando la dicitura “Adesione FPRO”, seguita dal numero dei dipendenti, all’interno della denuncia aziendale mensile, nell’ambito della sezione “Fondointerprof”.</p>
<p align="JUSTIFY">Il budget complessivo di 2 milioni di euro, destinato al finanziamento della formazione è ripartito tra corsi e seminari. Lo spacchettamento di risorse prevede 1 milione di euro destinato alle attività corsuali rivolte ai dipendenti degli studi professionali e 700 mila euro per il finanziamento dei corsi per il personale delle aziende. Mentre l’allocazione di risorse per i seminari prevede un plafond di 300 mila euro.</p>
<p align="JUSTIFY">Ogni singolo piano formativo potrà essere finanziato con un massimo di 50 mila euro, garantendo la copertura integrale del costo delle attività. Si tratta, dunque, di formazione gratuita, progettata su misura sulle necessità di sviluppo provenienti dagli studi, dalle aziende e dai loro dipendenti. Grazie all’adesione gratuita al Fondo si potrà beneficiare di una formazione altamente specializzante priva di costi.</p>
<p align="JUSTIFY">I corsi potranno avere una durata dalle 16 alle 40 ore, con un minimo di 4 ed un massimo di 16 componenti il gruppo d’aula. Mentre i seminari prevedono una durata di 4 o 8 ore con possibilità di iterazione delle attività formative e dei relativi contenuti.</p>
<p align="JUSTIFY"><strong>Richieste di finanziamento.</strong> Possono presentare richiesta di finanziamento della formazione per i dipendenti i singoli studi professionali, le aziende, gli studi professionali per aziende collegate, i consorzi, le ATI/ATS, le organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria e le confederazioni datoriali.</p>
<p align="JUSTIFY">Per quanto riguarda il finanziamento dei seminari i soli proponenti potranno essere, nello specifico, le associazioni di categoria, organizzazioni sindacali e confederazioni datoriali.</p>
<p align="JUSTIFY">I soggetti richiedenti dovranno rivolgersi ad uno degli enti formatori accreditati al Fondo per la progettazione e gestione delle attività formative. Fondoprofessioni ha una “rete” di enti formatori accreditati presente in maniera capillare sul territorio nazionale, per facilitare l’accesso alla formazione in tutte le aree del Paese. L’elenco degli enti formatori accreditati, conta oltre 500 strutture, ed è consultabile sul sito di Fondoprofessioni (www.fondoprofessioni.it).</p>
<p align="JUSTIFY">Le attività formative saranno, dunque, progettate, organizzate, gestite e rendicontate dagli enti attuatori accreditati al Fondo, che definiranno obiettivi della formazione e contenuti sulla base delle necessità dei richiedenti. Soggetti qualificati nel campo della formazione ed incaricati di gestire gli aspetti procedurali/burocratici del piano formativo, è questo il profilo degli enti formatori.</p>
<p align="JUSTIFY"><strong>Presentare una domanda di finanziamento.</strong> Le istanze di finanziamento della formazione dovranno essere presentate entro il 10 giugno, attraverso l’inserimento delle informazioni relative al piano formativo all’interno della piattaforma informatica presente sul sito del Fondo (<span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;"><a href="http://www.fondoprofessioni.it/">www.fondoprofessioni.it</a></span>) e la presentazione della documentazione prevista. Nel dettaglio, dovranno pervenire al Fondo: domanda di finanziamento, verbale di accordo tra le Parti Sociali, documenti relativi all’ente proponente del piano formativo. I documenti previsti dovranno essere inoltrati al Fondo all’indirizzo di posta PEC (posta elettronica certificata) <span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;"><a href="mailto:presentazioneavvisi@pecfondoprofessioni.it">presentazioneavvisi@pecfondoprofessioni.it</a></span>.</p>
<p align="JUSTIFY">Sarà l’ente formatore a farsi carico delle procedure di presentazione relative alla richiesta di finanziamento del piano formativo e dell’invio di tutta la documentazione necessaria ai fini dell’ammissibilità della richiesta.</p>
<p align="JUSTIFY">Per tutte le informazioni relative al nuovo bando è possibile contattare i numeri 06-54210661 oppure 06- 54211030, inviare una mail all’indirizzo <span style="color: #0000ff; text-decoration: underline;"><a href="mailto:info@fondoprofessioni.it">info@fondoprofessioni.it</a></span> o consultare il sito www.fondoprofessioni.it.</p>
<p align="JUSTIFY"><strong>Nuova formazione e nuove opportunità.</strong> Questo bando rientra in un disegno più complessivo del Fondo, sempre più orientato verso una “Nuova offerta formativa”, che consentirà di soddisfare le necessità di sviluppo delle strutture aderenti, attraverso una formazione finanziata, che premierà criteri quali innovazione, rilancio di particolari figure professionali e sviluppo di nuove competenze. Le strutture aderenti al Fondo potranno, dunque, attivarsi per l’accesso ai vari bandi secondo le proprie necessità e caratteristiche, potendo scegliere tra un ampio ventaglio di canali di finanziamento della formazione (vedi articolo nella pagina).</p>
<p align="JUSTIFY">Nei prossimi mesi le strutture aderenti avranno a disposizione maggiori opportunità di accesso alla formazione, che andranno ad affiancarsi ai tradizionali bandi per il finanziamento di corsi e seminari (es. 03/11), formazione a catalogo (es.02/11) e formazione individuale.</p>
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		<title>Le denunce contributive alla Cassa viaggiano solo su Uniemens</title>
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		<pubDate>Tue, 08 May 2012 11:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cadiprof]]></category>

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		<description><![CDATA[La procedura XML va in pensione. A partire dalle competenze del mese di marzo il tradizionale modulo cartaceo per l’adesione a Cadiprof lascia definitivamente il posto al modello Uniemens. Le procedure semplificate per la trasmissione unificata dei dati retributivi e contributivi alla Cassa di assistenza sanitaria integrativa degli studi professionali entrano infatti a regime con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><em>La procedura XML va in pensione.</em></p>
<p align="JUSTIFY">A partire dalle competenze del mese di marzo il tradizionale modulo cartaceo per l’adesione a Cadiprof lascia definitivamente il posto al modello Uniemens. Le procedure semplificate per la trasmissione unificata dei dati retributivi e contributivi alla Cassa di assistenza sanitaria integrativa degli studi professionali entrano infatti a regime con le buste paga di marzo, agevolando gli adempimenti contributivi negli studi professionali. La nuova procedura, introdotta dall’Inps nel dicembre 2010, prevede infatti l’iscrizione automatica dello studio professionale alla Cassa e l’aggiornamento costante delle posizioni dei relativi lavoratori, sollevando i titolari degli studi professionali e i loro consulenti del lavoro dalle incombenze cartacee o ulteriori adempimenti telematici.</p>
<p align="JUSTIFY">Come descritto nel “Documento tecnico per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali mensili (Uniemens)”, i datori di lavoro-professionisti e i loro consulenti dovranno semplicemente indicare il codice che identifica la convenzione Cadiprof con l’Istituto di previdenza e l’importo del versamento per dipendente al fondo di assistenza sanitaria integrativa. Nel caso specifico degli studi professionali, il codice attribuito a Cadiprof è “ASSP”, lo stesso utilizzato per il versamento mediante modello F24. Operativamente, la valorizzazione dei campi codice e importo avviene nell’elemento CONVBILAT e consente all’Inps di trasmettere direttamente a Cadiprof i dati di aziende e lavoratori, assicurando così una corretta erogazione dell’assistenza sanitaria integrativa.</p>
<p align="JUSTIFY">Secondo gli ultimi dati resi noti da Cadiprof, le denunce individuali mensili, trasmesse attraverso la procedura Uniemens, viaggiano abbondantemente sopra la soglia delle 170 mila unità. Con l’entrata a regime della nuova procedura, l’accesso all’area riservata del sito Cadiprof (www.cadiprof.it) sarà consentito solamente per la visualizzazione dei dati registrati, mentre la trasmissione e la variazione dei dati retributivi e contributivi dei dipendenti, assieme a nuove assunzioni e licenziamenti, verranno gestite da consulenti e datori di lavoro-professionisti attraverso le denunce Uniemens.</p>
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		<title>Gli studi professionali italiani modello per l’Europa</title>
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		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

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		<description><![CDATA[Presentata a Roma un’indagine curata da Michele Tiraboschi su come cambia il lavoro nell’Ue. La centralità del Ccnl “La riforma del lavoro all’esame del Parlamento è una materia fondamentale che coinvolge direttamente anche il mondo delle libere professioni. Negli ultimi decenni il settore dei servizi professionali ha registrato un significativo incremento, sia sul fronte degli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Presentata a Roma un’indagine curata da Michele Tiraboschi su come cambia il lavoro nell’Ue. La centralità del Ccnl</em></p>
<p>“La riforma del lavoro all’esame del Parlamento è una materia fondamentale che coinvolge direttamente anche il mondo delle libere professioni. Negli ultimi decenni il settore dei servizi professionali ha registrato un significativo incremento, sia sul fronte degli iscritti agli albi che in termini occupazionali. I recenti interventi normativi volti alla liberalizzazione delle professioni possono rappresentare un’opportunità di sviluppo per il settore, ma solo se si riuscirà a tener conto dell’evoluzione del mercato del lavoro negli studi professionali”. <br />Con queste parole, il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, ha aperto il convegno dal titolo “Il lavoro negli studi professionali. Quadro normativo, modelli organizzativi e tipologie contrattuali in Italia, Francia, Germania e Regno Unito”. Lo scorso 5 Aprile, nella cornice della Biblioteca del Senato “G. Spadolini”, è stata infatti presentata la ricerca dal titolo “Il lavoro negli studi professionali. Quadro normativo, modelli organizzativi e tipologie contrattuali in Italia, Francia, Germania e Regno Unito”, realizzata dal gruppo di ricerca di Adapt, sotto la direzione scientifica del Professor Michele Tiraboschi. Lo studio ricostruisce le tendenze evolutive del lavoro nel quadro complessivo della “area vasta delle professioni” attraverso una indagine comparata tra gli ordinamenti giuridici di alcune delle più significative realtà nazionali europee (Italia, Germania, Francia e Regno Unito). <br /> “Il dato che emerge con estrema chiarezza dall’indagine condotta dal gruppo di lavoro del professor Tiraboschi” ha commentato Stella “mette in evidenza come le tutele riservate ai lavoratori negli studi professionali in Italia non hanno riscontri negli altri Paesi d’Europa”. La tesi è sostenuta anche da Tiraboschi, secondo il quale “Il contratto collettivo di Confprofessioni può diventare un modello aggregante per una rete di contratti tra diverse attività”. <br />Il Ccnl degli studi professionali rappresenta infatti un salto nel futuro degli studi professionali, che sa cogliere la specificità delle professioni e dei territori, che non si limita alle sole figure del lavoro dipendente, ma guarda con una luce diversa tutte le figure professionali che formano la realtà degli studi professionali. Una innovazione che è stata colta con interesse da Tiziano Treu, secondo il quale “il lavoro viene affrontato sotto l’aspetto delle professioni e non secondo l’asfittica tendenza dell’attuale dibattito che vede categorie sociali con una fisionomia sempre più rivolta al passato”. Sulla stessa lunghezza d’onda anche Maurizio Castro che ha sottolineato come in tempi di crisi “la modernizzazione diventa decisiva, ma le parti sociali dimostrano di non essere in grado di portare a termine questo processo di rinnovamento”. Secondo Castro “Oggi in Italia, non è in crisi la rappresentanza, semmai il modo di gestire la rappresentanza”.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Centro Sud, l’accesso al credito diventa più facile</title>
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		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speciale credito]]></category>

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		<description><![CDATA[Il 16 aprile a Napoli Confprofessioni ha presenta Fidiprof Centro Sud, il primo confidi per i liberi professionisti dell’Italia centrale e meridionale. Stella (Confprofessioni): situazione insostenibile, allarghiamo i cordoni della borsa. Arriva un nuovo strumento per facilitare l’accesso al credito da parte dei liberi professionisti. Il primo consorzio di garanzia collettiva fidi dedicato ai liberi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Il 16 aprile a Napoli Confprofessioni ha presenta Fidiprof Centro Sud, il primo confidi per i liberi professionisti dell’Italia centrale e meridionale. Stella (Confprofessioni): situazione insostenibile, allarghiamo i cordoni della borsa.</em></p>
<p>Arriva un nuovo strumento per facilitare l’accesso al credito da parte dei liberi professionisti. Il primo consorzio di garanzia collettiva fidi dedicato ai liberi professionisti che operano nelle regioni del Centro e del Mezzogiorno si chiama Fidiprof Centro Sud e rappresenta la risposta di Confprofessioni alle gravi difficoltà economiche in cui versa il settore delle libere professioni.<br />“I professionisti italiani stanno accusando una crisi che non ha precedenti nel comparto degli studi professionali” afferma Gaetano Stella, il presidente della Confederazione italiana libere professioni. “Da una parte la congiuntura negativa ha determinato pesanti ritardi nel pagamento degli onorari professionali, anche da parte della pubblica amministrazione; dall’altro lato, le banche hanno chiuso i rubinetti del credito e con i nuovi parametri di capitalizzazione introdotti da Basilea 2 non fanno più sconti a nessuno.  Questa situazione non è più sostenibile” conclude Stella “perché frena gli investimenti e rischia di bloccare il ricambio generazionale di un intero settore economico e sociale”.</p>
<p>Fidiprof Centro Sud è stato presentato alla stampa lunedì 16 aprile 2012 a Napoli presso Palazzo San Giacomo (Sala Giunta) alla presenza di Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni, di Mina Maisto, presidente di Fidiprof Centro Sud e del sindaco di Napoli, Luigi de Magistris. Numerosi e qualificati gli interventi del mondo politico e professionale che hanno visto, tra gli altri,; Alfonso Andria, Vice Presidente IX Commissione Agricoltura, Produzione Agroalimentare del Senato; Filippo Bubbico Membro X Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato; Bruno Cesario Membro della VI Commissione Finanze della Camera, già Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e Finanze; Felice Delle Femine Responsabile Unicredit Territorio Sud; Marco Esposito, Assessore alle Attività produttive del Comune di Napoli; Antonio Areniello, Presidente Consiglio Notarile di Napoli; Achille Coppola, Presidente Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Napoli.</p>
<p>L’iniziativa promossa da Confprofessioni prende le mosse dalle modifiche introdotte nel “Decreto sviluppo” del giugno 2011, che hanno previsto l’estensione dell’istituto dei confidi anche ai liberi professionisti. “L’accesso ai confidi per le libere professioni è un risultato molto importante che abbiamo raggiunto, è il frutto di una lunga battaglia parlamentare condotta in prima persona insieme alla Confprofessioni e con il supporto di parlamentari sia di destra che di sinistra”, afferma Mina Maisto, presidente di Fidiprof Centro Sud. Aggiungendo: “abbiamo così sanato la iniqua carenza normativa del nostro sistema che non includeva i liberi professionisti tra i soggetti abilitati alla costituzione di Confidi, e abbiamo rimosso una palese discriminazione di mercato per questa categoria”. "I confidi sono uno strumento idoneo a fornire le adeguate garanzie creditizie richieste dalle banche, e renderanno meno costoso l’accesso al credito per i professionisti", conclude Maisto.<br />E dopo il varo di Fidiprof Nord, presentato lo scorso febbraio a Milano, la Confederazione guidata da Stella adesso riparte da Napoli per stimolare e sostenere la crescita degli studi professionali nelle regioni del Centro e del Mezzogiorno. Si completa così il panorama nazionale dei Confidi pensato dai professionisti per dare più credito ai liberi professionisti. In tutta Italia.</p>
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		<title>Riforma del lavoro, metodo ed equilibrio incerto per il settore degli studi professionali</title>
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		<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[  La memoria di Confprofessioni per una riforma del lavoro intellettuale e per il rilancio dell’occupazione negli studi professionali.  La riforma del mercato del lavoro costituisce una priorità dell’attuale Governo. Numerosi incontri con le Parti Sociali sono stati organizzati negli ultimi due mesi dal Ministro del Welfare, Elsa Fornero, con la finalità di trovare un’ampia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p lang="it-IT" align="JUSTIFY"> </p>
<p><div id="attachment_1232" class="wp-caption alignright" style="width: 234px"><a href="http://il-libero-professionista.confprofessioni.eu/2012/05/08/riforma-del-lavoro-metodo-ed-equilibrio-incerto-per-il-settore-degli-studi-professionali/fornero_280xfree/" rel="attachment wp-att-1232"><img class=" wp-image-1232  " title="Elsa Fornero " src="http://il-libero-professionista.confprofessioni.eu/wp-content/uploads/2012/05/fornero_280xFree.jpg" alt="" width="224" height="290" /></a><p class="wp-caption-text">Elsa Fornero  Ministro del Welfare</p></div>
<p lang="it-IT" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><em>La memoria di Confprofessioni per una riforma del lavoro intellettuale e per il rilancio dell’occupazione negli studi professionali.</em></span></span></span></span></span></p>
<p lang="it-IT" align="JUSTIFY"> <span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">La riforma del mercato del lavoro costituisce una priorità dell’attuale Governo. Numerosi incontri con le Parti Sociali sono stati organizzati negli ultimi due mesi dal Ministro del Welfare, Elsa Fornero, con la finalità di trovare un’ampia condivisione su alcuni temi fondamentali per le dinamiche occupazionali del Paese. Da questo punto di vista, però, le difficoltà da affrontare sono molteplici perché le esigenze di ciascun settore produttivo ed economico, come evidente, sono assai differenti tra loro. </span></span></span></span></p>
<p lang="it-IT" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">La prima osservazione da compiere sull’attuale stato del dibattito riguarda proprio il metodo utilizzato dal Governo. È palese come il Ministero del Lavoro abbia deciso, per varie ragioni, di ridurre il numero degli interlocutori da ascoltare per elaborare un progetto complessivo di riforma del mercato del lavoro. L’effetto di questa scelta è assolutamente iniquo e dannoso per il Paese, poiché ha impedito che il progetto di riforma possa tener conto delle specifiche esigenze di ampi settori produttivi, come quello degli studi professionali, rappresentato da Confprofessioni.</span></span></span></p>
<p lang="it-IT" align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">La dimostrazione di questa affermazione è assai agevole, risultando <em>in re ipsa</em> dalle stesse dichiarazioni del Governo circa gli obiettivi della riforma. E’ stato, infatti, ripetutamente detto e ribadito che la riforma realizza un equilibrio complessivo, costituito dallo scambio da una minore “<em>rigidità in uscita</em>” e una minore “<em>flessibilità in entrata</em>”. </span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Orbene, è evidente che questo equilibrio può, al limite, essere ipotizzabile in relazione alle imprese destinatarie delle disposizioni volte a rimodulare la disciplina dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970; ma al contrario, quell’equilibrio è <em>per tabulas </em>inesistente in relazione alle imprese, come quelle che compongono il comparto degli studi professionali, poiché tali imprese occupano mediamente 2,7 dipendenti ciascuna e, di conseguenza, non sono destinatarie dirette in alcun modo delle modifiche introdotte alla disciplina della reintegrazione nel rapporto di lavoro.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Di conseguenza, ed in altri termini, per il settore degli studi professionali il disegno di riforma del mercato del lavoro non ha alcun equilibrio, in quanto prevede soltanto maggiori rigidità nell’utilizzo dei lavori flessibili ed un aggravio dei relativi costi, non solo sul piano normativo ma anche su quello strettamente economico.</span></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Occorre sottolineare, oltretutto, che la maggiore rigidità nell’utilizzo di lavori flessibili verrebbe ad essere imposta proprio in una fase economica di gravissima crisi economica ed occupazionale, nella quale non appare ragionevole fare molto affidamento sulla crescita delle opportunità di lavoro stabile. Ne consegue che i limiti e i vincoli posti alla stipulazione di rapporti di lavoro flessibile determineranno inevitabilmente soltanto la perdita delle possibilità di cogliere quelle opportunità di lavoro temporaneo (e, comunque, diverse da quelle stabili) che la fase negativa dell’economia potrebbe comunque consentire. </span></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p lang="it-IT" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="color: #000000;"><span style="font-size: small;"><em><strong>Il ruolo di Confprofessioni e il settore degli studi professionali</strong></em></span></span></span></span></span></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Confprofessioni, nel suo ruolo di parte sociale, ha favorito lo sviluppo del comparto, realizzando una contrattazione collettiva, cui discendono tre organismi bilaterali che forniscono tutele di </span><span style="font-size: small;"><em>welfare </em></span><span style="font-size: small;">ad una platea di oltre 250 mila soggetti attivi e che già intervengono concretamente per soddisfare i bisogni dei lavoratori. </span></span></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Esporremo, quindi, con atteggiamento propositivo alcune nostre tesi per il miglioramento del mercato del lavoro, partendo proprio dai momenti fondamentali della vita lavorativa negli studi.</span></span></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Confprofessioni è la principale organizzazione di rappresentanza dei liberi professionisti in Italia. Fondata nel 1966 rappresenta e tutela gli interessi generali della categoria nel rapporto con le controparti negoziali e con le istituzioni politiche comunitarie nazionali e territoriali a tutti i livelli. Riconosciuta parte sociale nel 2001, l’azione della Confederazione mira alla qualificazione e alla promozione delle attività intellettuali nel contesto economico e sociale, proponendosi come fattore strategico per lo sviluppo e il benessere del Paese e contribuendo, assieme alle istituzioni politiche e alle altre forze sociali, alla crescita culturale ed economica della società.</span></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Firmataria del CCNL dei dipendenti degli Studi Professionali, è stata chiamata a far parte del Cnel nel 2010. Oggi Confprofessioni raggruppa un sistema produttivo composto da oltre 2 milioni e mezzo di liberi professionisti per un comparto di 4 milioni di operatori che formano il 12,5 % del Pil nazionale. Sul principio della libera adesione, riunisce 17 sigle associative di settore suddivise in quattro comparti d’area:</span></p>
<ul>
<li>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Economia e Lavoro (Dottori commercialisti ed Esperti contabili, Consulenti del lavoro, Revisori contabili) </span></p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Diritto e Giustizia (Avvocati, Notai)</span></p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Ambiente e Territorio (Ingegneri, Architetti, Dottori Agronomi, Geologi, Geometri, Periti Industriali, Periti Agrari, Agrotecnici) </span></p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Sanità e Salute (Medici di medicina generale, Dentisti, Veterinari, Psicologi, Pediatri).</span></p>
</li>
</ul>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="CENTER"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">*** ***</span></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Di seguito, ferme le valutazioni di insieme finora esposte, effettueremo alcune specifiche valutazioni con riferimento ai singoli punti più importanti regolati dal disegno di legge in lettura.</span></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><em><strong>Lavoro a termine</strong></em></span></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">In termini generali può dirsi che la regolamentazione del lavoro a termine è stata oggetto di previsioni molto limitanti. Innanzitutto viene incrementato il <strong>costo contributivo</strong> con la finalità dichiarata di attivare i nuovi strumenti assicurativi. Nell’art. 29 viene affermato che a partire dal 1° gennaio 2013 “ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato si applica un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali”.</span></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Nonostante vengano previste alcune esenzioni da contribuzione (lavoratori assunti in sostituzione di lavoratori assenti; lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali di cui al DPR 7 ottobre 1963, n. 1525 e successive modificazioni; gli apprendisti; i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs 30 marzo 2001, n. 165) rimane il fatto che tale intervento, unitamente a quelli che sono stati apportati su altre tipologie contrattuali, potrebbe determinare effetti non positivi per l’occupazione. </span></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Viceversa, un’operazione efficace sarebbe stata quella di incentivare la stabilizzazione in una fase successiva all’ingresso nel mercato del lavoro, prevedendo una riduzione del costo contributivo (almeno per un periodo pari alla durata del contratto a termine, anche attraverso meccanismi di compensazione dell’addizionale contributiva) nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Riteniamo infatti, e questo è evidente anche nel nostro settore, che il problema principale delle dinamiche che regolano il lavoro sia proprio l’accesso all’occupazione.</span></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Valutiamo in maniera positiva la disposizione secondo cui <strong>il primo contratto a termine non debba essere giustificato attraverso la specificazione della causale</strong> (principio valevole anche per il primo rapporto a termine in somministrazione). Tale principio si applica a contratti di durata non superiore a sei mesi e viene disposto che gli stessi non possano essere prorogati. Un intervento realmente coraggioso che potrebbe portare ad una vera e propria rivoluzione nell’utilizzo dell’istituto sarebbe anche quello di estendere significativamente la durata ammessa per il primo rapporto a termine.</span></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Occorre evidenziare, inoltre, che una ulteriore criticità nella nuova disciplina è rappresentata dall’ampliamento dei tempi di intervallo tra un contratto e l’altro che saranno di 60 e di 90 giorni. Tale allungamento non potrà avere effetti positivi sulla stabilizzazione dei lavoratori, ma produrrà, presumibilmente, fenomeni di <em>turnover</em> tra gli stessi, danneggiando proprio quei lavoratori che si volevano proteggere.</span></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><em><strong>Contratto di inserimento</strong></em></span></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Il giudizio in relazione alle disposizioni su tale tipologia contrattuale contenute nel disegno di legge è assolutamente negativo. Siamo contrari ad una eliminazione del contratto di inserimento ed abbiamo più volte proposto un rilancio dell’istituto. Seppur bilanciato da alcuni benefici, il contratto di inserimento potrebbe ancora divenire un riferimento utile per alcune categorie.</span></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Il contratto in parola ha una finalità marcatamente occupazionale, più che formativa, di categorie di persone socialmente deboli. Se alcune di esse (lavoratori anziani, donne in aree svantaggiate) verranno intercettate attraverso il ricorso a strumenti di incentivazione (art. 53 ddl) è altrettanto vero che tale tipologia contrattuale non potrà essere facilmente sostituita attraverso il ricorso del contratto di apprendistato per i soggetti più giovani. L’apprendistato pur avendo l’obiettivo di favorire un’occupazione giovanile e di qualità ha indubbiamente una componente formativa, che potrebbe risultare, in talune circostanze, inutile nei confronti di lavoratori già specializzati e qualificati. </span></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><em><strong>Lavoro intermittente</strong></em></span></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Il ddl riduce le ipotesi di ricorso al lavoro intermittente lasciando fuori quelle categorie di lavoratori più bisognosi: giovani fino a 25 anni e <em>over 4</em>5. Condivisibile è l’intento del Governo di fare della contrattazione collettiva (con l’abrogazione degli articoli 37 e 40 del d.lgs. n. 276/2003) l’unico strumento legittimato a regolamentare al meglio questo istituto. A tal proposito il CCNL degli studi professionali del 29 novembre 2011 ha disciplinato il lavoro intermittente prevedendo alcune ipotesi ben individuate di ricorso all’istituto. </span></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato, recita il nostro CCNL, per periodi con una particolare intensità lavorativa, come lo sono le seguenti attività lavorative: </span></p>
<ul>
<li>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Dichiarazioni annuali nell’area professionale economico–amministrativa e nelle altre attività professionali;</span></p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Archiviazione documenti per tutte le aree professionali;</span></p>
</li>
<li>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Informatizzazione del sistema o di documenti per tutte le aree professionali.</span></p>
</li>
</ul>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">L’utilizzo del lavoro intermittente nell’ambito degli studi professionali non è mai stato frequente. Nonostante la cancellazione delle causali legali, la regolamentazione di tale tipologia contrattuale prevista nel CCNL degli studi professionali consentirà, in ogni caso, di compiere un rilancio integrale di tale forma di occupazione. Occorre dire, però, che se l’intento del Governo era quello di razionalizzare e semplificare l’uso di tale contratto, l’aver introdotto l’obbligatorietà della comunicazione preventiva alle Direzioni Territoriali del lavoro irrigidisce, inutilmente, gli adempimenti burocratici a cui è tenuto il datore. Tale formalismo appare ancora più stringente se si considerano le conseguenze sanzionatorie (da 1000 a 6000 Euro) a cui andrebbe incontro il datore in caso di omessa comunicazione.</span></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><em><strong>Lavoro a progetto </strong></em></span></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Nella relazione al ddl in esame si parla di previsioni volte a razionalizzare il lavoro a progetto per evitarne l’utilizzo distorto da parte del committente. Il lavoro a progetto è sovente utilizzato negli studi professionali (in particolare negli studi tecnici). Gli interventi riguardano in particolare: </span></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">a) la definizione più stringente del progetto, che deve possedere i requisiti di determinatezza di cui all’art. 1346 c.c., deve essere funzionalmente collegato al risultato finale da raggiungere e non può essere identificato con l’obiettivo aziendale nel suo complesso;</span></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">b) la limitazione della facoltà del committente di recedere dal contratto prima della realizzazione del progetto. Il recesso può, infatti, essere esercitato nelle sole ipotesi di giusta causa o di inidoneità professionale del collaboratore, che renda impossibile la realizzazione del progetto;</span></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">c) presunzione relativa circa il carattere subordinato del rapporto di lavoro, qualora l’attività esercitata dal collaboratore sia analoga a quella prestata dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente, salve le prestazioni di elevata professionalità;</span></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">d) interpretazione dell’art. 69 del d.lgs. n. 276/2003 nel senso che la mancata individuazione del progetto determina la trasformazione del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa in rapporto di lavoro subordinato.</span></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Premessa la necessità di introdurre nuove disposizioni che rendano meno difficoltosa la dimostrazione, ad opera del committente, del carattere autonomo della collaborazione, dalla impostazione del ddl si può constatare un avvicinamento delle disposizioni sul recesso dal contratto a progetto a quelle del lavoro a termine. Si nota che il committente può recedere prima della scadenza del termine in caso di inidoneità professionale, concetto il cui contenuto non potrà che essere rimesso alla determinazione dei Giudici in sede di contenzioso,che, inevitabilmente, aumenteràin presenza di una formula assai generica. Si evidenzia, inoltre, che la contesa giudiziale non potrà che accrescere di fronte allapresunzione di carattere subordinato del rapporto di lavoro, qualora l’attività esercitata dal collaboratore sia analoga a quella prestata dai lavoratori dipendenti dell’impresa committente.</span></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">La clausola di salvaguardia, per le prestazioni di elevata professionalità e che richiedono elevate conoscenze, chiama in questo caso le Parti sociali ad un ruolo fondamentale. Toccherà infatti ad esse, sconfinando in un terreno finora poco praticato, definire quali esse siano.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">La limitazione della facoltà di recesso anticipato appare, poi, una condizione posta solo a carico del committente e non di entrambe le parti, facendo ricadere gli effetti di tale limitazione solo sul committente stesso (con il rischio per quest’ultimo di vedersi privato della collaborazione del prestatore, con la conseguente mancata realizzazione del progetto). </span></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><em><strong>Lavoro autonomo</strong></em></span></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Per quanto riguarda il tema delle Partite IVA ci troviamo di fronte ad una disposizione che se dovesse trovare definitiva approvazione nei termini indicati dal disegno di legge e successivamente non fosse accompagnata da adeguate interpretazioni porterà ad effetti negativi.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Sull’urgenza di contrastare gli abusi con titolari di Partita Iva, Confprofessioni è stata l’unica organizzazione a porre all’attenzione del Governo la necessità di tenere nella dovuta considerazione l’attività libero professionale. L’esigenza è quella di estendere, attraverso politiche di promozione, <strong>tutele di </strong><em><strong>welfare</strong></em><em> </em>a<em> </em>quei lavoratori e quelle lavoratrici che, nonostante la loro autonomia funzionale, svolgono la loro attività in posizione di dipendenza economica (esclusiva o prevalente) rispetto ad un unico committente.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Deve d’altronde tenersi in conto che soprattutto nell’ambito delle prestazioni professionali svolte all’interno degli studi, questa tipologia rappresenta il “trampolino di lancio” soprattutto per i giovani professionisti che con tale opportunità di lavoro si affacciano nel mercato.</span></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">La specificità della prestazione del professionista dovrebbe indurre il Governo a non ricondurre tale tipo di rapporto di lavoro nell’ambito delle collaborazioni a progetto, prima, e della subordinazione, poi. La tecnica regolativa adottata, che non tiene conto delle specifiche esigenze e delle aspirazioni dei professionisti, appare fortemente invasiva dell’autonomia delle parti introducendo due presunzioni (di irregolarità) che espongono il lavoratore al rischio di essere forzatamente collocato nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato. </span></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Ed infatti, quelle attività che presentano, contestualmente, almeno due dei tre indici presuntivi, enunciati nel ddl, verranno considerate – salvo prova contraria del committente - collaborazioni coordinate e continuative a “progetto”. Il ddl, però, se volto a scoraggiare la cattiva flessibilità, produce una pessima stabilità, e ciò perché la mancanza di uno specifico progetto (circostanza questa ineludibile, trattandosi di rapporto di lavoro autonomo) comporterà la trasformazione della collaborazione in un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Tale meccanismo che tutto riconduce al cd. “contratto dominante” avrà un effetto disincentivante nell’utilizzo di prestazioni professionali autonome, riducendo, di fatto, le opportunità di lavoro. Le conclusioni potrebbero essere devastanti.</span></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">L’impatto sarà probabilmente notevole nell’ambito delle professioni non regolamentate. Sono ancora da valutare invece le conseguenze delle diversità di trattamento per le professioni regolamentate (anche in termini previdenziali) in ragione della disposizione interpretativa dell’art. 61 del d.lgs. 276/2003 secondo cui le norme che disciplinano il lavoro a progetto e il lavoro occasionale non si applicano alle sole prestazioni professionali riconducibili alle attività per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi, ferma restando la possibilità per i professionisti abilitati di svolgere sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa, attività diverse da quelle per le quali è necessaria l’iscrizione.</span></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><em><strong>Apprendistato</strong></em></span></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Condividiamo la scelta di considerare il contratto di apprendistato come il canale privilegiato per l’ingresso dei giovani nel mercato del lavoro. Per quanto riguarda il settore professionale, è opportuno sottolineare che il CCNL studi professionali, sottoscritto da Confprofessioni con le controparti sindacali, ha regolamentato, primo in Italia, l’apprendistato secondo le disposizioni del nuovo Testo Unico e crediamo fermamente che nel nostro settore tale strumento rappresenti una occasione fondamentale per lo sviluppo occupazionale.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">I dati in nostro possesso confermano come a differenza di altri ambiti produttivi, il contratto di apprendistato, specialmente quello professionalizzante, sia quello maggiormente utilizzato negli studi professionali. I lavoratori degli studi sono in gran parte giovani (il 70,20% è di età inferiore ai 44 anni) e la maggioranza ha avuto accesso al mondo del lavoro proprio attraverso questa tipologia contrattuale.</span></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Riteniamo corretta la scelta di lasciare invariato l’impianto normativo del Testo Unico ed utili i cambiamenti apportati soprattutto per l’introduzione di un rapporto più alto tra il numero di apprendisti che si possono assumere ed i lavoratori qualificati.</span></p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">Per quanto riguarda la previsione secondo cui “l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro” crediamo che il termine di 36 mesi sia eccessivo. Proponiamo, come abbiamo indicato nel nostro CCNL, di introdurre un periodo di 18 mesi per il calcolo della percentuale di conferma. Potrebbe altresì prevedersi che la limitazione non trovi applicazione qualora nel periodo indicato sia stato instaurato un solo contratto di apprendistato. E’ necessario infatti valutare l’impatto che una disposizione di questo tipo potrebbe avere nelle piccole e medie strutture produttive.</span></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><em><strong>Licenziamenti individuali</strong></em></span></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">La nuova disciplina contenuta nell’articolato normativo non stravolge l’attuale regolamentazione dei licenziamenti in un settore produttivo quale quello dei servizi professionali caratterizzato, da sempre, da “micro imprenditorialità”. Sul punto, appare condivisibile la riscrittura dell’art. 18 in materia di licenziamenti discriminatori e disciplinari, così come la scelta governativa di adottare soluzioni che rendano più flessibili e meno stringenti i meccanismi di uscita dei lavoratori per ragioni economiche.</span></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><span style="font-family: Arial,sans-serif;">In ogni caso la scelta di prevedere la possibilità di un reintegro nei casi di “manifesta insussistenza del fatto” se pone un giusto freno a eventuali abusi datoriali, aumenta l’incertezza delle soluzioni giudiziali, rimettendo ai Giudici il compito non solo di riempire di contenuto una norma aperta, ma, soprattutto, la possibilità di optare tra reintegrazione e indennizzo. Nonostante la previsione di un <em>iter</em> giudiziale più rapido per le controversie di lavoro in materia di licenziamento, è evidente che non sia questa la strada da percorrere se si vuole avviare una strategia, tanto auspicata, volta a favorire gli investimenti, anche esteri.</span></p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p lang="it-IT"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;"><em><strong>Ammortizzatori sociali </strong></em></span></span></span></span></p>
<p lang="it-IT"> </p>
<p lang="it-IT" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Si tratta forse del tema più ostico, ma anche più strategico, della riforma del mercato del lavoro. Nel settore studi professionali, salvo gli ammortizzatori sociali in deroga e i servizi e le prestazioni fornite dal sistema della bilateralità, i lavoratori non hanno mai goduto a regime di alcun beneficio. Siamo certamente favorevoli alla necessità di estendere le misure di protezione anche al nostro settore. </span></span></span></p>
<p lang="it-IT" align="JUSTIFY"> </p>
<p lang="it-IT" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Come noto, nell’attuale contesto del mercato del lavoro italiano, gli ammortizzatori rappresentano una delle questioni più delicate non tanto per la loro genesi quanto per la loro vicenda funzionale. Dopo un’epoca di incrementi di garanzie per la stabilità dell’occupazione si è arrivati negli anni Ottanta ad un precario sistema normativo e sociale. Se in una prima fase gli ammortizzatori sociali hanno avuto l’indubbio merito di permettere di gestire le crisi occupazionali legate ai numerosi processi di ristrutturazione industriale, in un secondo momento l’attivazione delle deroghe ha determinato una involuzione regolatoria e gestionale degli ammortizzatori stessi. </span></span></span></p>
<p lang="it-IT" align="JUSTIFY"> </p>
<p lang="it-IT" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">La riforma degli anni Novanta non può quindi essere ricordata solo per la forza dell’introduzione di nuovi istituti necessari a gestire le crisi lavorative, o di strumenti che hanno aiutato in qualche maniera a rendere più agili e veloci le procedure per il ricorso agli ammortizzatori. Va annoverata anche come un’occasione mancata per un intervento di radicale rivisitazione idoneo a ricondurre a sistema un insieme normativo caotico, poco coerente e assai problematico anche per gli operatori del mercato del lavoro. Se quindi gli ammortizzatori sociali permangono un mezzo fondamentale per affrontare e gestire le crisi occupazionali, anche gravi ed improvvise, la carenza di un importante assetto di riferimento nell’ambito del quale operare scelte ben individuate e mirate alle singole esigenze rappresenta per i datori di lavoro ed i professionisti un problema rilevante. </span></span></span></p>
<p lang="it-IT" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">I recenti interventi normativi dettati dall’esigenza di far fronte a una drammatica crisi salvaguardando anche i collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori in regime di somministrazione sono stati senz’altro positivi. Tuttavia, dovrebbe nel concreto essere realizzata dal Governo una razionalizzazione degli ammortizzatori sociali, in un contesto di completa riallocazione delle politiche attive del lavoro, nella consapevolezza di un necessario intervento per porre un freno al fenomeno delle deroghe. </span></span></span></span></p>
<p lang="it-IT" align="JUSTIFY"> </p>
<p lang="it-IT" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">Occorre che il nuovo assetto del </span><span style="font-size: small;"><em>welfare</em></span><span style="font-size: small;"> faccia perno su un virtuoso equilibrio fra politiche attive e tutele passive</span><span style="font-size: small;">con l’obiettivo di individuare risposte differenziate per problemi non omogenei in ragione del principio dell’effettività delle tutele, sia per garantire un supporto al lavoratore e alla sua famiglia (nello spirito dell’art. 36 della Costituzione), sia per assicurare un sistema di sostegno ai datori di lavoro che vada verso la ripresa del lavoro, il recupero della competitività e l’eliminazione di effetti di </span><span style="font-size: small;"><em>dumping</em></span><span style="font-size: small;">. </span></span></span></span></p>
<p lang="it-IT" align="JUSTIFY"> </p>
<p lang="it-IT" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">La riforma proposta dal Governo va solo in parte in tale direzione. C’è sicuramente una operazione di semplificazione che viene realizzata con la riduzione degli strumenti attualmente esistenti di sostegno al reddito, ma considerato che la durata del sistema assicurativo viene notevolmente ridotta occorre puntare maggiormente sulle politiche attive. Vi è infatti sotto tale profilo una carenza evidente prevedendosi sul punto solamente una delega aperta. </span></span></span></p>
<p lang="it-IT" align="JUSTIFY"> </p>
<p lang="it-IT" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">La possibilità della confluenza dei fondi interprofessionali nell’ambito dei fondi di solidarietà bilaterali che dovrebbero garantire per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale l’assicurazione ai lavoratori di una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa è un altro segnale di una impostazione assolutamente non efficace. </span></span></span></span></p>
<p lang="it-IT" align="JUSTIFY"> </p>
<p lang="it-IT" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;">Un ulteriore elemento di criticità contenuto nel ddl è rappresentato dalla previsione del limite dimensionale dei 15 dipendenti (“L’istituzione dei fondi è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in relazione alle imprese che occupano mediamente più di 15 dipendenti”) che estrometterebbe dal novero dei beneficiari un ampio bacino di lavoratori che prestano la loro attività in piccole e piccolissime imprese, come è il caso del settore degli studi professionali. </span></span></span></p>
<p lang="it-IT" align="JUSTIFY"> </p>
<p lang="it-IT" align="JUSTIFY"><span style="color: #000000;"><span style="font-family: Arial,sans-serif;"><span style="font-size: small;"><span style="font-size: small;">Infine, è da evidenziare che la previsione di una loro istituzione obbligatoria presso l’Inps (soggetti privi di personalità giuridica appartenenti alla gestione Inps), oltre a risultare incompatibile con la natura bilaterale del fondo, ne comprometterebbe la funzionalità e forse l’efficienza dei fondo stesso.</span></span></span></span></p>
<p lang="it-IT" align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
]]></content:encoded>
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		<title>Lavoro, l’equilibrio precario della riforma</title>
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		<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Editoriale]]></category>

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		<description><![CDATA[In Italia ci sono 2 milioni e 354 mila persone senza lavoro. Il tasso di disoccupazione ha sfondato il muro del 9% e quella giovanile è salita al 32%. Intanto, il numero degli occupati continua a calare. I dati dell’Istat fotografano un Paese che sbarra le porte del mercato lavoro, soprattutto alle nuove generazioni che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1102" class="wp-caption alignright" style="width: 201px"><a href="http://il-libero-professionista.confprofessioni.eu/2011/10/05/contratto-studi-una-scossa-per-leconomia-del-paese/presidente_gaetano_stella/" rel="attachment wp-att-1102"><img class="size-full wp-image-1102" title="Gaetano Stella - Presidente di Confprofessioni" src="http://il-libero-professionista.confprofessioni.eu/wp-content/uploads/2011/10/presidente_gaetano_stella.jpg" alt="" width="191" height="229" /></a><p class="wp-caption-text">Gaetano Stella - Presidente di Confprofessioni</p></div>
<p align="JUSTIFY"><em>In Italia ci sono 2 milioni e 354 mila persone senza lavoro. Il tasso di disoccupazione ha sfondato il muro del 9% e quella giovanile è salita al 32%. Intanto, il numero degli occupati continua a calare.</em></p>
<p align="JUSTIFY">I dati dell’Istat fotografano un Paese che sbarra le porte del mercato lavoro, soprattutto alle nuove generazioni che ormai hanno chiuso nel cassetto il loro curriculum insieme con la speranza di un impiego stabile. Un Paese che non cresce. <br />L’emergenza del lavoro, assieme al dissesto dei conti pubblici, è in cima ai pensieri del governo Monti che si sta battendo per trovare possibili soluzioni al rilancio dell’occupazione e al contenimento del debito: fattori di sviluppo inscindibili per migliorare le condizioni economiche del Paese e stimolare la crescita del Pil. Naturalmente, si tratta di un processo lungo e articolato, persino doloroso; ma che non può essere improvvisato o, peggio, parziale.<br />Eppure, nonostante gli sforzi messi in campo dall’esecutivo e in particolare dal ministero del Lavoro, si avverte la spiacevole sensazione di galleggiare ancora una volta in una bolla impermeabile che rimbalza tra mille interessi di parte, ma sempre ben lontana dalle reali problematiche del tessuto economico e intellettuale del Paese. <br />Abbiamo seguito passo passo l’evoluzione della riforma del lavoro elaborata dal ministro Elsa Fornero: dai primi tentativi di trovare un’ampia condivisione con le parti sociali su alcuni temi fondamentali per le dinamiche occupazionali del Paese, all’atto di forza del Consiglio dei ministri che ha varato il disegno di legge, fino al primo passaggio parlamentare tra un serraglio di audizioni e di sigle degne dell’ultimo assalto alla diligenza. L’effetto di questa impostazione è assolutamente iniquo e dannoso per il Paese, poiché ha impedito che il progetto di riforma possa tener conto delle specifiche esigenze di ampi settori produttivi, come quello degli studi professionali, rappresentato da Confprofessioni.</p>
<p>Per comprendere la delusione dei liberi professionisti di fronte alla riforma del lavoro è sufficiente risalire agli stessi obiettivi che si è posto il governo nel suo disegno riformatore: allentare la rigidità in uscita in cambio di una minore flessibilità in entrata. È questo, forse, il peccato originale della riforma del lavoro: assumere le modifiche alla disciplina dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970 come la panacea a tutti i mali che deformano l’occupazione e frenano la produttività. A nostro avviso, si tratta di un errore di prospettiva, perché le modifiche introdotte alla disciplina della reintegrazione nel rapporto di lavoro non avranno alcun effetto sulle piccole e medie imprese, che rappresentano l’ossatura del sistema produttivo italiano, e ancor meno sugli studi professionali che occupano mediamente 2,7 dipendenti.</p>
<p align="JUSTIFY">In questo modo, il governo ha fatto una scelta di campo netta che, al di là del metodo, getta una pesante ipoteca sull’equilibrio complessivo del disegno di riforma. In termini generali, infatti, non può sfuggire come una maggiore rigidità nell’utilizzo di lavori flessibili verrebbe a essere imposta proprio in una fase economica di gravissima crisi economica ed occupazionale. I limiti e i vincoli posti alla stipulazione di rapporti di lavoro flessibile determineranno inevitabilmente soltanto la perdita delle possibilità di cogliere quelle opportunità di lavoro temporaneo (e, comunque, diverse da quelle stabili) che la fase negativa dell’economia potrebbe comunque consentire.</p>
<p align="JUSTIFY">Vale per le piccole e medie imprese, ma vale soprattutto per gli studi professionali dell’area economica e lavoristica, della sanità e della salute, del diritto e della giustizia, dell’ambiente e territorio, rappresentati da Confprofessioni. Per questo motivo, nel pieno spirito di collaborazione e compartecipazione, la Confederazione dei liberi professionisti ha segnalato al Parlamento le criticità che ingessano le dinamiche occupazionali all’interno degli studi, individuando possibili linee di intervento per favorire l’occupazione nell’ambito della libera professione: dal contratto di inserimento all’apprendistato, dal lavoro a progetto a quello intermittente, fino alle partite Iva.</p>
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		<title>Studi professionali, riparte la detassazione</title>
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		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 12:53:09 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[newsletter 25]]></category>

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		<description><![CDATA[Dopo l’accordo quadro tra Confprofessioni e sindacati, 12 Regioni hanno sottoscritto l’intesa per la tassazione agevolata per la produttività Riparte la detassazione negli studi professionali. Anche nel 2012 i professionisti-titolari di studi potranno applicare l’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione, legata ad incrementi della produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa. Lo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Dopo l’accordo quadro tra Confprofessioni e sindacati, 12 Regioni hanno sottoscritto l’intesa per la tassazione agevolata per la produttività</em></p>
<p align="JUSTIFY">Riparte la detassazione negli studi professionali. Anche nel 2012 i professionisti-titolari di studi potranno applicare l’imposta sostitutiva del 10% sulle componenti accessorie della retribuzione, legata ad incrementi della produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa. Lo scorso 18 gennaio 2012, Confprofessioni, la Confederazione italiana libere professioni, e le organizzazioni sindacali Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil, hanno sottoscritto l’accordo quadro che prevede l’applicazione della tassazione agevolata su diverse voci della busta paga dei dipendenti degli studi professionali: lavoro supplementare, clausole elastiche e flessibili, straordinari, lavoro notturno, festivo e domenicale e altre prestazioni legate all’aumento della produttività negli studi.</p>
<p align="JUSTIFY">“In uno scenario economico sempre più incerto, l’accordo quadro sulla detassazione rappresenta un punto fermo per lo sviluppo degli studi professionali” ha commentato Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni, “La rinnovata intesa consente ai professionisti-datori di lavoro di alleggerire il costo del lavoro e incrementare la produttività, l’innovazione e l’efficienza organizzativa negli studi. Al tempo stesso, i dipendenti potranno beneficiare di una tassazione agevolata che si traduce in una maggiore disponibilità economica tesa alla salvaguardia del loro potere di acquisto”.</p>
<p align="JUSTIFY">L’accordo sulla detassazione, che coinvolge oltre un milione di dipendenti degli studi professionali e aziende collegate che applicano il Ccnl degli studi professionali, si sposta ora sul territorio, dove 11 delegazioni regionali della Confederazione hanno già recepito i contenuti dell’accordo quadro attraverso intese locali con le organizzazioni sindacali. Si tratta di Alto Adige, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Piemonte, Sardegna, Toscana e Veneto.</p>
<p align="JUSTIFY">Come noto, l’imposta ridotta sulle componenti accessorie della retribuzione è prevista da una circolare dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro del 14 febbraio 2011. L’agevolazione fiscale per l'anno 2012 opera entro il limite complessivo di 6.000 euro lordi, in favore dei lavoratori titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore all'importo di 40.000 euro lordi.</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Arriva Fidiprof, il Confidi per i liberi professionisti</title>
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		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 12:51:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Speciale credito]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter 25]]></category>

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		<description><![CDATA[L’accesso al credito per qualsiasi attività economica è oggi uno dei problemi più rilevanti sia per le occorrenze di esercizio che per gli investimenti di un’impresa. I liberi professionisti si trovano spesso ad affrontare questa necessità con le stesse difficoltà delle PMI perché risultano sostanzialmente “banco-dipendenti” nella richiesta di finanziamenti per la loro attività. Questo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="JUSTIFY"><em>L’accesso al credito per qualsiasi attività economica è oggi uno dei problemi più rilevanti sia per le occorrenze di esercizio che per gli investimenti di un’impresa.</em></p>
<p align="JUSTIFY">I liberi professionisti si trovano spesso ad affrontare questa necessità con le stesse difficoltà delle PMI perché risultano sostanzialmente “banco-dipendenti” nella richiesta di finanziamenti per la loro attività. Questo canale esclusivo per l’accesso al credito, di norma utilizzato individualmente con la Filiale della Banca, limita fortemente il loro potere contrattuale ottenendo condizioni (tassi, commissioni, quantità di finanziamenti, garanzie reali, ecc.) mediamente più onerose rispetto a quelle di mercato. Questa situazione si è aggravata negli ultimi tempi a seguito della crisi economica e dell’applicazione dei nuovi criteri di adeguamento del Capitale delle Banche (Basilea 2) con un generalizzato restringimento nell’erogazione del credito, con costi più elevati e richieste di garanzie asfissianti. In prospettiva con Basilea 3 questa situazione è destinata ad aggravarsi ulteriormente.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">La valutazione del “merito di credito” tradizionalmente improntata su dati qualitativi del cliente (conoscenza dell’attività, del titolare, puntualità nei pagamenti, reputazione, ecc.) è sempre più sostituita da criteri quantitativi (bilancio, capitalizzazione, utili, ecc.) che spersonalizzano il rapporto con la banca, anche a seguito di forti processi di concentrazione che hanno cambiato sensibilmente la natura delle banche del territorio. Queste problematiche toccano direttamente i liberi professionisti non solo nella loro attività economica, ma anche nella loro azione di consulenza verso le PMI clienti, specie nell’ambito della categoria dei commercialisti. Le condizioni del credito erogato dalle banche sono strettamente correlate al “Rating” attribuito automaticamente al cliente, che nel caso di piccole imprese e di liberi professionisti si colloca nelle fasce considerate più a rischio e alle quali si applicano le condizioni più onerose. In questo contesto generale, il ruolo delle garanzie assume un peso rilevantissimo perché consente alla banca di ridurre il rischio credito con evidenti benefici sull’adeguamento del capitale di vigilanza e sul conto economico.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Spesso però, alla stregua delle piccole imprese, anche il libero professionista non dispone delle sufficienti garanzie richieste (a volte anche più dell’importo del finanziamento) e deve ricorrere all’aiuto di terzi (familiari, amici, ecc.) non sempre disponibili. Il problema si acuisce nel caso di avvio di nuove attività professionali, creando ostacoli ai giovani che intendono intraprendere una libera professione. Per superare queste difficoltà Confprofessioni ha promosso la costituzione di due confidi (uno per il nord e uno per il centro sud) con lo scopo di garantire in forma collettiva i finanziamenti concessi dalle banche ai singoli professionisti. I confidi, che svolgono la loro attività esclusivamente a favore dei soci, sono regolamentati da una LEGGE QUADRO (L.326/03) che nel recente decreto sviluppo è stata modificata ai commi 1 e 8 per consentire finalmente la partecipazione dei liberi professionisti. La legge quadro Confidi è stata inoltre integrata dal decreto legislativo 141/2010 che modifica il titolo VI del TUB (testo unico bancario) introducendo importanti novità sulla vigilanza e sul modello distributivo dei Confidi.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><strong>Il quadro generale</strong></p>
<p align="JUSTIFY">I confidi maggiori, appartenenti all'elenco speciale ex art. 107 TUB, sono circa 50. Per l'iscrizione all'elenco di veri e propri intermediari finanziari occorre superare un'operatività di 75 milioni di euro di garanzie. Tra quelli iscritti, tre presentano uno stock di garanzie rilasciate superiore a 1 miliardo di euro; 13 hanno un importo compreso tra 150 mln e 1 mld. I restanti 27 sono di più modesta dimensione: intermediano il 19 per cento delle garanzie rilasciate dall'aggregato. La rete territoriale dei confidi iscritti nell'elenco speciale è composta da 179 filiali. Per,la,distribuzione dei propri prodotti esse si avvalgono anche di una rete indiretta composta da agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi, da accordi con associazioni di categoria e da convenzioni stipulate con istituti di credito.</p>
<p align="JUSTIFY">I confidi "minori" (come Fidiprof), iscritti cioè nella sezione di cui all'art. 155, comma 4 del TUB, sono 630, in netta flessione rispetto a 5 anni fa quando erano più di mille. La significativa riduzione consegue anche a un importante processo di razionalizzazione che, tuttavia, non si è svolto in maniera omogenea sul territorio nazionale. Particolarmente frammentata appare tuttora la rete dell'Italia meridionale e delle isole, in cui opera circa la metà dei confidi, contro il 30% delle regioni settentrionali e il 20% di quelle centrali. La riforma dell'attività finanziaria definita con il d.lgs 141/2010 - i cui effetti si potranno esplicare solo con l'emanazione delle necessarie disposizioni di attuazione, da varare al più tardi entro la fine dell'anno in corso - conferma il permanere, anche nel futuro, di due distinte tipologie di confidi sottoposti a regimi di controllo differenziati, ma nel complesso più rigorosi e potenzialmente più efficaci rispetto al passato.</p>
<p align="JUSTIFY">Nel ridisegnare l'assetto del comparto, il decreto 141 ribadisce per i confidi " minori" la possibilità di esercitare esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi, superando in tal modo l'incertezza derivante da contrastanti previsioni normative che, in modo incauto ed inappropriato, hanno indotto nel tempo taluni operatori a farsi garanti anche nei confronti di Enti pubblici e dell'Amministrazione finanziaria.</p>
<p align="JUSTIFY">Per assicurare maggiore trasparenza e affidabilità, vengono innalzati i requisiti all'entrata richiedendo ai partecipanti degli esponenti aziendali il possesso di requisiti di onorabilità; viene disposto l'assoggettamento ai rafforzati poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal nuovo titolo VI del TUB in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza delle relazioni con i clienti, secondo criteri stabiliti dal CICR (Comitato Interministeriale Credito e Risparmio).</p>
<p align="JUSTIFY">Il sistema dei controlli sui confidi "minori" viene completamente ridisegnato. Per la tenuta dell'elenco è prevista l'istituzione di un Organismo associativo con personalità giuridica di diritto privato dotato di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria. All'Organismo spetterà non solo la gestione ordinaria dell'elenco, ma anche la vigilanza sul rispetto della disciplina di settore; a tale scopo il legislatore assegna ampi poteri informativi, ispettivi, sanzionatori e di intervento, fino ad arrivare all'espulsione dal settore di soggetti inadempienti. La gestione di questo costituendo Organismo dovrebbe essere assegnata alle Federazioni nazionali di rappresentanza dei Confidi, tra cui è auspicabile venga inserita anche FEDERFIDIPROF recentemente costituita.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Rispetto al sistema vigente, tuttora in essere nelle more del completamento della riforma, si delineano dunque importanti cambiamenti. L'attuale carenza di poteri per la Banca d'Italia, dovuta all'inapplicabilità ai confidi minori delle disposizioni del TUB, viene sostituita da un articolato impianto di controlli, che auspicabilmente garantirà la presenza nel settore ai soli operatori affidabili.</p>
<p align="JUSTIFY">Resta fermo il coinvolgimento della Banca d'Italia nel comparto, chiamata a sua volta a vigilare, secondo criteri di proporzionalità ed economicità, sull'Organismo al fine di verificare l'adeguatezza delle procedure adottate per lo svolgimento dell'attività. La Banca continuerà, inoltre, a intervenire direttamente nei confronti degli iscritti sia con i controlli di trasparenza, sia attraverso provvedimenti di rigore - adottati su istanza dell'Organismo e previa istruttoria dello stesso - quali il divieto di intraprendere nuove operazioni o la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative.</p>
<p align="JUSTIFY">Nel disegno del d.lgs 141/2010, i confidi maggiori saranno autorizzati all'iscrizione nel nuovo albo unico degli intermediari finanziari, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla nuova disciplina. Rispetto all'attuale assetto di vigilanza, che è confermato nel suo impianto, la supervisione sugli intermediari finanziari e, quindi, anche sui confidi maggiori, risulta in via generale rafforzata attraverso:</p>
<p align="JUSTIFY">- la previsione di un formale provvedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività;</p>
<p align="JUSTIFY">- l'introduzione <em>ex novo </em>di poteri di controllo sugli assetti proprietari, subordinando ad autorizzazione della Banca d'Italia l'acquisizione di partecipazioni rilevanti nel capitale;</p>
<p align="JUSTIFY">- l'incremento dei poteri di intervento ( ad es. restrizione della struttura territoriale, divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria);</p>
<p align="JUSTIFY">- L'introduzione della disciplina di vigilanza consolidata, con la definizione della nozione di gruppo finanziario.</p>
<p align="JUSTIFY">- l'applicazione di procedimenti di gestione delle crisi (gestione provvisoria, revoca dell'autorizzazione e liquidazione coatta amministrativa).</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Il processo per l'entrata a regime della riforma può essere così sintetizzato:</p>
<p align="JUSTIFY">per i confidi vigilati:</p>
<p align="JUSTIFY">• il ministero dell'economia e delle finanze emana disposizioni per determinare i criteri riferibili al volume di attività finanziaria dei confidi da iscrivere all'albo unico.;</p>
<p align="JUSTIFY">• la Banca d'Italia emana disposizioni attuative delle procedure di autorizzazione per l'iscrizione nell'albo unico e le disposizioni di vigilanza ( adeguatezza patrimoniale, organizzazione, controlli interni ecc.)</p>
<p align="JUSTIFY">per i confidi minori:</p>
<p align="JUSTIFY">• Il Ministero dell'economia e delle finanze disciplina la struttura, i poteri e le modalità di funzionamento dell'Organismo, nonché i requisiti degli organi di gestione e i criteri e le modalità per la loro nomina/sostituzione; provvede inoltre alla loro nomina;</p>
<p align="JUSTIFY">• La Banca d'Italia propone al Ministero in nomi dei componenti dell'Organismo e stabilisce le modalità di vigilanza su di esso.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">L'intero processo deve essere completato entro il termine ultimo del 31/12/2011. Tutti i confidi possono continuare ad operare per i 12 mesi successivi all'emanazione delle disposizioni di attuazione dell'albo unico o dalla costituzione dell'Organismo.</p>
<p align="JUSTIFY">Tuttavia:</p>
<p align="JUSTIFY">- entro tre mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative (31/03/2012 al più tardi) i confidi vigilati presentano istanza di iscrizione all'albo unico;</p>
<p align="JUSTIFY">- almeno tre mesi prima della scadenza del citato termine di 12 mesi (quindi entro il 30/09/2012 al più tardi) gli altri confidi presentano istanza di iscrizione nell'elenco tenuto dall'Organismo.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Alla scadenza dei 12 mesi, i confidi che non avranno presentato istanza dovranno uscire dal</p>
<p align="JUSTIFY">sistema (liquidazione o modifica dell'oggetto sociale).</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><strong>Caratteristiche di un Confidi</strong></p>
<p align="JUSTIFY">A norma di legge il Confidi può essere costituito in varie forme (Consorzio con attività esterna, società cooperativa, società consortile per azioni, a responsabilità limitata, ecc.) e può svolgere esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi ed i servizi ad essa connessi o strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge.</p>
<p align="JUSTIFY">In particolare il Confidi presta garanzie collettive basandosi sui principi della mutualità prevalente e senza fini di lucro, tramite l’utilizzo di risorse provenienti in tutto o in parte dai soci, per favorire il finanziamento da parte delle banche o altri soggetti finanziari (società leasing-factoring, ecc.).</p>
<p align="JUSTIFY">Oltre ai servizi connessi alla prestazione di garanzia, il Confidi può svolgere inoltre attività di consulenza, assistenza e informazione tecnico-finanziaria ed economica per operazioni di credito e finanziamento, per il reperimento ed il miglior utilizzo delle fonti finanziarie e per il miglioramento della gestione finanziaria dei soci.</p>
<p align="JUSTIFY">Nell’esercizio dell’attività di garanzia, il Confidi può prestare garanzie personali e reali, stipulare contratti volti a realizzare il trasferimento del rischio, utilizzare depositi indisponibili costituiti presso le banche che finanziano i soci. Nell’esercizio della sua attività il Confidi può ricevere garanzie, controgaranzie e coogaranzie da altri organismi (Confidi di 2° grado) o Fondi pubblici e privati (Fondo MCC, Fondo FEI, ecc.).</p>
<p align="JUSTIFY">Per il conseguimento degli scopi sociali il Confidi può compiere tutti gli atti e concludere operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, escluse le attività riservate ai sensi di legge e lo svolgimento di attività verso il pubblico. La stragrande maggioranza dei Confidi è costituita in forma di società cooperativa a responsabilità limitata, per i vantaggi normativi e la semplicità burocratica-amministrativa. Per la costituzione bastano nove soci, ancorché occorra una base sociale molto più consistente, anche per rispettare i requisiti operativi previsti dalla legge quadro Confidi:</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">° Capitale sociale minimo: 100.000 euro</p>
<p align="JUSTIFY">° Patrimonio netto minimo: 250.000 euro (di cui 1/5 costituito da apporti dei soci o da avanzi di gestione.</p>
<p align="JUSTIFY">° Quota sociale minima: 250 euro (nessun socio può avere una quota superiore al 20% del capitale).</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">Particolare attenzione deve essere dedicata al raggiungimento di un adeguato patrimonio del Confidi (il minimo entro un anno dall'iscrizione al 155 del TUB) perché l'attività di garanzia è strettamente connessa all'entità del patrimonio mediante un moltiplicatore che la banca concede al Confidi come quantità massima di garanzie erogabili. Nella fase iniziale può essere realistico puntare, nelle convenzioni con le banche, ad un moltiplicatore da 10 a 15. Per incrementare la capitalizzazione di un Confidi si ricorre di norma all'incremento della base sociale (1000 soci X 250 euro = 250.000 euro potrebbero attivare circa 2,5 milioni di euro di garanzie), oppure ai soci sostenitori costituiti da enti pubblici e privati (comma 10 legge quadro). L'esperienza dimostra che sino ad oggi il sistema confidi ha potuto contare su importanti sostegni finanziari da parte delle Regioni, Enti locali e Camere di Commercio; mentre lo Stato interviene per la patrimonializzazione del Fondo Pubblico del Mediocredito Centrale. Sul versante privato scarsi sono invece gli apporti delle banche (tranne Eurofidi) e delle associazioni di categoria.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><strong>Operatività di un Confidi</strong></p>
<p align="JUSTIFY">Conseguiti i requisiti di legge gli organi del costituito Confidi (Consiglio di Amministrazione) dovranno provvedere ad alcuni fondamentali adempimenti tra cui:</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">• Approvazione di un Regolamento interno per disciplinare le modalità di ammissione dei soci, il versamento delle quote e gli importi garantiti, le competenze per i servizi prestati, le tipologie di finanziamenti garantiti (liquidità, investimenti, ecc.) con i massimali e le durate, la documentazione obbligatoria da allegare alle domande di garanzia, le modalità di recupero crediti in caso di insolvenze, ecc.</p>
<p align="JUSTIFY">• Stipula di Convenzione con Banche per disciplinare le modalità di rapporti tra Banca e Confidi quali ad esempio i tempi di delibera dei rispettivi organi, le condizioni dei tassi dei finanziamenti garantiti, le competenze e le modalità di recupero dei crediti, le comunicazioni sulla rata insoluta, i moltiplicatori di operatività concessi al Confidi in rapporto al patrimonio disponibile, l’utilizzo di eventuali Contro o Coogaranti, ecc.</p>
<p align="JUSTIFY">• Adempimenti di legge quali normativa su Antiriciclaggio con obblighi di verifica del cliente, di conservazione dei dati raccolti, di segnalazione dei dati sospetti, ecc.; normativa su obblighi della Privacy adottando misure di sicurezza finalizzate alla tutela dei dati personali trattati; redazione del Bilancio del Confidi sulla base dello schema concordato da AssoConfidi con Banca d’Italia. Si ricorda che l’attività di garanzia di un Confidi è fuori dal campo di applicazione IVA (comma 48 Legge quadro).</p>
<p align="JUSTIFY">• Adempimenti sulla trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza delle relazioni con i clienti, secondo criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito e risparmio. Per rendere operativo un Confidi occorre infine un minimo di struttura (sede, addetto di segreteria, attrezzatura informatica per gestione soci e pratiche, ecc.) e due punti di riferimento fondamentali: il Presidente e il Direttore/Segretario, quest’ultimo inizialmente anche a tempo parziale, ma possibilmente con conoscenza dell’attività di garanzia o bancaria-finanziaria. Alcune attività possono anche essere esternalizzate (Bilancio- Contabilità).</p>
<p align="JUSTIFY">Nei primi anni di operatività il Confidi dovrà essere particolarmente attento al rischi di insolvenze considerati i livelli modesti del Patrimonio che, se intaccato, pregiudica i volumi di garanzia rilasciabili e lo stesso conto economico della struttura. Per questo è indispensabile una base associativa ampia e differenziata, evitando il concentrarsi di categorie in particolari difficoltà.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><strong>La rete distributiva</strong></p>
<p align="JUSTIFY">Per le caratteristiche dei due Confidi promossi da Confprofessioni questo rappresenta un punto decisivo che deve essere attentamente valutato ricercando la soluzione ottimale ai fini dello sviluppo delle strutture di garanzia. Al riguardo non ci sono esperienze consolidate a cui fare riferimento, perché la stragrande maggioranza dei Confidi opera con una capillare rete distributiva sul territorio costituita dalle Associazioni di categoria delle imprese che fanno da "sportello" per la raccolta dei soci, delle domande di garanzia, delle incombenze dell'antiriciclaggio e della trasparenza. Questo modello offre il grande vantaggio di "conoscere" realmente il socio del Confidi, elemento fondamentale per la mitigazione del rischio, e si integra con i servizi tradizionali erogati dalle associazioni. Privo o indebolito di questo suo tipico valore aggiunto, il confidi rischia di assomigliare ad un intermediario generico, specializzato in un mono-prodotto (il rilascio di garanzie) per di più connotato da elevati profili di rischio.</p>
<p align="JUSTIFY">Avviene che laddove il confidi non sia in grado di mantenere, rafforzare e arricchire le sue relazioni con i soci, questi risultino maggiormente influenzati dalle banche affidatarie. Sono le banche, allora, che sollecitano i professionisti a farsi assistere dal confidi, così da ottenere la garanzia a copertura del prestito. Se è vero che senza la presenza del confidi il credito rischia di non essere accordato, è però altrettanto vero che senza un'autonoma, capillare ed efficiente rete distributiva si scarica il rischio della banca sul confidi snaturando la sua funzione istitutiva.</p>
<p align="JUSTIFY">Per superare queste criticità emerge la necessità di operare affinché i vantaggi delle intense relazioni del confidi con i professionisti non si attenuino, anzi si qualifichino, trovino nuova linfa per irrobustirsi mediante il rafforzamento dei punti di ascolto sul territorio e uno stretto e fluido raccordo dello stesso confidi con gli enti fornitoti di sussidi pubblici a tutti i livelli.</p>
<p align="JUSTIFY">Le esperienze dei confidi più organizzati, in effetti, pongono in luce l'importanza di investimenti operati su due fronti:</p>
<p align="JUSTIFY">• una rete periferica capillare e qualificata in grado di fungere da "consulente" delle imprese per aiutarle nel selezionare e canalizzare le loro esigenze di credito.</p>
<p align="JUSTIFY">• Un attività di back-office presso il confidi connotata da professionalità e competenza, che sappia qualificarlo come soggetto privilegiato in grado di efficientare i contatti con le strutture bancarie e finanziarie e con i fornitori di provvidenze pubbliche.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY">È dunque importante caratterizzare le attività poste in essere dal confidi come un pacchetto di servizi offerto ai soci, che faccia perno su una non episodica conoscenza e si estenda ad una qualificata assistenza, dalla garanzia alla consulenza in materia finanziaria, fiscale e societaria. Il modello vincente di confidi negli anni a venire, sarà sempre più quello caratterizzato da una struttura dimensionalmente equilibrata, che coniughi prossimità con la clientela ed elevata qualità dell'organizzazione e dei servizi offerti.</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><strong>Decreto legislativo 141/2010: effetti sul modello distributivo dei Confidi</strong></p>
<p align="JUSTIFY">Per organizzare la rete distributiva e commerciale dei confidi di Confprofessioni occorre tenere presenti le rilevanti novità contenute nel Dlgs 141/2010 relative agli agenti e mediatori creditizi e agli effetti nella normativa per le Associazioni Territoriali e i Confidi. La nuova normativa dovrà essere completata con decreti attuativi del Ministero dell'Economia e direttive della Banca d'Italia. In questo ambito è già stata trasmessa una nota al Ministero per rimarcare la discriminazione verso i liberi professionisti e le loro Associazioni.</p>
<p align="JUSTIFY">In particolare all'articolo 112 bis di detto decreto, relativo all'Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi, è previsto al comma 2 che nell'esercizio di tale attività (tenuta dell'elenco) l'Organismo può avvalersi delle Federazioni di rappresentanza dei confidi espressione delle Organizzazioni nazionali d'impresa. Ciò rischia di escludere di fatto le Associazioni nazionali di rappresentanza dei liberi professionisti che hanno invece un riconoscimento giuridicamente incontrovertibile, come nel caso di Confprofessioni che è presente nel CNEL ed è firmataria dei contratti nazionali di lavoro per il settore delle professioni.</p>
<p align="JUSTIFY">Questa preclusione è peraltro contraddetta nello stesso decreto legislativo al capo II art.12 comma 1 lettera c) ove si sancisce che non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria né di mediazione creditizia "la stipula da parte di associazioni di categoria e dei confidi di convenzioni con banche...", facendo rientrare in questo caso a pieno titolo anche le associazioni dei liberi professionisti.</p>
<p align="JUSTIFY">Alla luce della riforma del TUB (Dlgs 141/2010), i modelli dei confidi possono essere classificati in quattro principali tipologie (oltre alle filiali dei confidi e delle banche):</p>
<p align="JUSTIFY"> </p>
<p align="JUSTIFY"><em>Agente / Società di agenti</em></p>
<p align="JUSTIFY">L'agente in attività finanziaria (che sia persona fisica o giuridica) ha un rapporto di esclusività con il Confidi (questo esercita un controllo sia formale che sostanziale sull'agente); da ciò ne deriva che il Confidi è responsabile in solido per l'operato dell'agente.</p>
<p align="JUSTIFY"><em>Società di mediatori</em></p>
<p align="JUSTIFY">La società di mediatori possiede una maggiore indipendenza dall'intermediario per cui opera (vi è un vincolo di indipendenza tra intermediario e mediatore). Dunque il Confidi, da un lato, ha minori possibilità di influenzare e di controllare il mediatore, dall'altro non è responsabile solidamente per le attività svolte dalle società di mediazione. Sussiste l'obbligo di costituzione in forma giuridica con un capitale minimo di 120.000 euro.</p>
<p align="JUSTIFY"><em>Associazione di categoria</em></p>
<p align="JUSTIFY">Le Associazioni di categoria possono svolgere il processo commerciale relativo alla concessione della garanzia e la raccolta della documentazione sulla base della deroga prevista dall'art.12. Le attività relative agli adempimenti previsti dalla normativa sulla trasparenza e sull'antiriciclaggio possono essere svolte dall'Associazione solo se i dipendenti possiedono i requisiti previsti dall'art. 128-<em>novies</em>.</p>
<p align="JUSTIFY"><em>Procacciatori d'affari</em></p>
<p align="JUSTIFY"><em>(società di servizi che non si adegueranno alla nuova normativa e liberi professionisti)</em></p>
<p align="JUSTIFY">I soggetti, quali ad esempio i liberi professionisti o le società di servizio delle Associazioni che non si adegueranno a quanto previsto dalla nuova normativa su agenti e mediatori, potranno operare con un contratto di procacciamento d'affari oppure svolgendo in modo occasionale e saltuario l'attività di intercettazione del bisogno di garanzia da parte dell'impresa, segnalandola al Confidi. Da queste note sintetiche si evince quanto sia importante per un Confidi che inizia oggi l'attività organizzare la filiera che parte dai bisogni del socio professionista per arrivare alla concessione della garanzia deliberata su finanziamento concesso dalla banca. Per questo obiettivo appare prioritaria un'azione di allargamento della base sociale (anche per raggiungere rapidamente i minimi di patrimonio) e l'individuazione di referenti sul territorio capillari, autorevoli e rappresentativi per mettere in relazione la domanda del professionista con la concessione della garanzia da parte del Confidi.</p>
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