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CASSA, ECCO LE PRIME ISTRUZIONI

Molto spesso i professionisti titolari di studi e i loro consulenti si trovano spiazzati di fronte alla richiesta dei loro dipendenti quando richiedono l’iscrizione alla Cadiprof. Negli ultimi mesi, infatti, numerose richieste di professionisti sono pervenute alla Cassa per conoscere, per esempio, gli obblighi del datore di lavoro, le modalità di iscrizione alla Cassa o come si effettuano i versamenti. Per venire incontro alle continue richieste di informazione, Il Libero Professionista ha classificato le domande più frequenti (le famose Faq), fornendo nel dettaglio una prima risposta, rimandando al sito www.cadiprof.it i necessari approfondimenti tecnici che la materia richiede.

COME NASCE CADIPROF
La fonte istitutiva della Cassa di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti degli studi professionali è il Contratto collettivo nazionale di lavoro degli studi professionali. L’articolo 19 “Assistenza sanitaria supplementare” del Ccnl stabilisce che “Le parti, nel confermare la propria volontà di sviluppare una politica sociale che vada incontro alle esigenze dei lavoratori e nel contempo contribuisca alla fidelizzazione ed alla stabilità di impiego degli addetti al Settore, hanno convenuto di istituire un apposito strumento bilaterale finalizzato a tali fini. Al riguardo, le parti in ottemperanza a quanto previsto all’articolo 7 del Verbale di accordo del 24 Ottobre 2001, in data 22 Luglio 2003 con Atto Notarile hanno costituito la “Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare per i dipendenti degli Studi Professionali” denominata “C.A.DI.PROF.”, il cui compito è quello di gestire i trattamenti assistenziali sanitari, integrativi delle prestazioni sanitarie pubbliche obbligatorie. Le parti si impegnano, entro la vigenza del presente CCNL e tramite una specifica Commissione Paritetica, a definire il regolamento della Cassa e a rivedere lo Statuto della Cassa, anche per valutare l’ipotesi di attribuire a tale Ente la personalità giuridica”.

CHI SONO LE PARTI?
Le parti sociali firmatarie del Ccnl degli studi professionali sono: per la parte datoriale Confprofessioni, Confedertecnica e Cipa; per i lavoratori Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil.

A CHI SI RIVOGE LA CADIPROF?
Il target di riferimento della Cassa sono i lavoratori di studi professionali operanti nelle quattro aree della sfera di applicazione contrattuale: area economico-amministrativa, (dottori commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro, revisori); area medico-sanitaria (medici generici e specialisti, odontoiatri, veterinari, psicologi); area giuridica (notai e avvocati); area tecnica (ingegneri, architetti, geometri, periti tecnici, geologi).

COME SI FINANZIA LA CADIPROF?
Il datore di lavoro titolare di uno studio professionale è tenuto all’obbligo di iscrizione alla Cassa di ciascun lavoratore dipendente assunto con qualsiasi tipologia di contratto e al versamento, oltre all’Una tantum di 24 euro, di una quota di 13 euro al mese per 12 mensilità, a partire dal mese di iscrizione fino alla cessazione del rapporto lavorativo.

L’ISCRIZIONE È OBBLIGATORIA?
Sì, per tutti i lavoratori dipendenti (compresi gli apprendisti e i lavoratori part-time anche a tempo determinato purché di durata superore a tre mesi) nei cui confronti si applica il Ccnl Studi professionali.

I PRATICANTI POSSONO ISCRIVERSI ALLA CASSA?
Per i collaboratori e praticanti esiste la facoltà (non l’obbigo) a carico del datore di lavoro di iscrizione alla Cassa e del relativo versamento di un Una tantum di 24 euro, oltre a una quota di 78 euro per semestre.

DA QUANDO SCATTANO LE PRESTAZIONI?
Per i dipendenti, collaboratori e praticanti le prestazioni decorrono dal primo giorno del quarto mese successive all’iscrizione.

CHE COSA SUCCEDE NEL CASO DI OMESSA ISCRIZIONE?
Il datore di lavoro si assume la responsabilità della mancata iscrizione e del mancato rispetto delle norme contrattuali e rimane esposto ad eventuali azioni di rivalsa nei suoi confronti da parte dei propri dipendenti per eventuali mancati rimborsi di cui avrebbero potuto beneficiare in caso di regolare iscrizione. Inoltre, in base al Regolamento e al CCNL, i contributi sono dovuti dalla data di assunzione del lavoratore (o da Aprile 2006 se assunto prima del 31 Dicembre 2005) e le prestazioni decorrono comunque non prima del primo giorno del quarto mese successivo a quello dell’iscrizione; pertanto più passa il tempo, e più il datore di lavoro si espone alla responsabilità contrattuale ed al momento dell’iscrizione dovrà versare un carico maggiore di contributi non corrispondenti a prestazioni.

I CONTRIBUTI CADIPROF RIENTRANO NEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE?
Sì, fanno parte integrante del trattamento economico, come riportato dall’art. 138 del CCNL. Gli stessi contributi non sono però imponibili a fini fiscali e previdenziali (salvo il contributo di solidarietà) e non influiscono sugli altri istituti contrattuali. Tali somme devono essere riportate nell’apposito campo del modello CUD destinato ai contributi versati dal datore di lavoro in ottemperanza a disposizioni contrattuali.

I VERSAMENTI COSTITUISCONO IMPONIBILE AI FINI CONTRIBUTIVI INPS?
Le somme versate sono assoggettate al solo contributo di solidarietà INPS del 10% da indicarsi nel DM10 con codice M980

COME SI EFFETTUANO I VERSAMENTI?
È sufficiente compilare il “Modello di pagamento unificato” Mod. F24, indicando nella “Sezione Inps” – causale contributo il codice ASSP E compilando debitamente i campi del periodo di riferimento, codice sede, matricola e importo


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